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Impiego pubblico - concorsi in genere - Pubblico impiego contrattualizzato – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 814 del 16/01/2020 (Rv. 656595 - 01)

Progressione economica ex art. 17 del c.c.n.l. comparto ministeri del 16 febbraio 1999 - Applicabilità dell'art. 34, comma 3, del medesimo c.c.n.l. - Esclusione -Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 34, comma 3, del c.c.n.l. comparto ministeri del 16 febbraio 1999 - il quale, nel determinare i criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna, impone di tener conto del formale conferimento di mansioni superiori - non si applica alle progressioni economiche che si svolgono all'interno delle aree di inquadramento, disciplinate queste ultime dagli artt. 17, comma 2, e 15, lett. b, del medesimo c.c.n.l., che non menzionano, tra gli elementi da valorizzare ai fini dell'attribuzione della posizione economica, l'esercizio di mansioni superiori; la distinzione fra le procedure risulta confermata anche dall'art. 20 del c.c.n.l. che, nel disciplinare le relazioni sindacali con riferimento al sistema classificatorio, rimette alla contrattazione integrativa la "determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B)" (art. 20 lett. a), mentre prevede solo un obbligo di informazione preventiva e di concertazione quanto alla "determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett. A)" ( art. 20 lett. b).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 814 del 16/01/2020 (Rv. 656595 - 01)

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