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Impiego pubblico - concorsi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30425 del 21/11/2019 (Rv. 655872 - 01)

Giudizio promosso ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 - Domanda di riconoscimento di punteggio superiore a quello attribuito per ragioni discriminatorie - Obbligo di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Incremento delle posizioni a concorso - Rilevanza - Esclusione.

Nell'ambito di un giudizio ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, promosso da un lavoratore che invochi l'attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente ricevuto, per ragioni discriminatorie, in una procedura selettiva, sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti sulla cui posizione in graduatoria l'accoglimento della domanda è suscettibile di incidere; né la necessaria partecipazione al giudizio di questi ultimi può escludersi in ragione dell'astratta possibilità di incremento del numero delle posizioni economiche messe a concorso, dovendo aversi riguardo alla procedura selettiva concretamente indetta dal datore di lavoro, sulla base di scelte correlate alle proprie esigenze organizzative e a vincoli di spesa e di bilancio.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30425 del 21/11/2019 (Rv. 655872 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102