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Impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - finalità - regolamentazione dei possibili conflitti tra procedimento penale conclusosi con assoluzione e procedimento disciplinare conclusosi con irrogazione della sanzione - modalità - rinnovo della contestazione dell'addebito – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29376 del 14/11/2018

Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55 ter, commi 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel regolare i possibili conflitti tra esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e quello del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetto "ex tunc" e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità non può che operare "ex tunc".

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29376 del 14/11/2018