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Risoluzione prevista dal contratto dirigenziale

Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere - Friuli Venezia Giulia - incarico direttore scientifico arpa - decadenza automatica ex art. 9, comma 6, della l n. 6 del 1998- illegittimità - ipotesi di risoluzione prevista dal contratto dirigenziale - rilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25089 del 10/10/2018

>>> In tema di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore tecnico scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente(A.R.P.A), è illegittima l'applicazione della causa di decadenza automatica entro i tre mesi successivi alla nomina di un nuovo direttore generale, contemplata dall'art. 9, comma 6, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6 del 1998, in caso di sopravvenuta nomina del Commissario straordinario di cui alla l.r. n. 9 del 2008, atteso che a quest'ultimo, sebbene investito delle funzioni proprie del direttore generale, la norma istitutiva non attribuisce poteri di revoca del direttore tecnico scientifico, se non in caso di motivata sussistenza di ragioni di riassetto organizzativo;ne deriva che, qualora il contratto individuale di lavoro abbia disciplinato espressamente le cause di cessazione del rapporto, ricompredendovi la decadenza automatica prevista dall'art. 9, comma 6 della l.r. citata, tale previsione non si estende alla diversa fattispecie della nomina del Commissario straordinario, la quale resta soggetta alla regolamentazione negoziale intercorsa tra le parti con riguardo alle ipotesi di risoluzione del rapporto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25089 del 10/10/2018