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Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20561 del 06/08/2018

Pubblico impiego - Rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Condizioni - Fondamento - Strumentalità - Necessità - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego, il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto. (Nella specie, è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20561 del 06/08/2018