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Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9886 del 21/09/1991

Svolgimento di mansioni superiori - Impossibilità di promozione nel regime anteriore alla legge n. 210 del 1985 - Persistenza successivamente a quest'ultima - Limiti.

Le norme anteriori alla legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell' Ente Ferrovie dello Stato, in tema di accertamento professionale (che consentivano all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato di applicare i dipendenti a mansioni superiori senza possibilità di promozione) sono rimaste in vigore fino all'avvento della contrattazione collettiva, a ciò non ostando la loro incompatibilità con l'art. 2103 cod. civ., atteso il collegamento fra gli artt. 14 e 21 della legge n. 210 del 1985 e tenuto conto che la comminatoria di nullità stabilita dal secondo comma del citato art. 2103 cod. civ. non può derogare o abrogare leggi speciali anteriori recepite nell' assetto giuridico transitorio dei dipendenti dell' Ente Ferrovie dello Stato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9886 del 21/09/1991