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Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - tutela e sicurezza sociale - i.n.a.d.e.l. – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11206 del 28/12/1994

Indennità premio di servizio - Computo - Compenso per lavoro straordinario continuativo - Inclusione - Inammissibilità - Retribuzione contributiva - Rilevanza - Elementi costitutivi ex art. 11, quinto comma, legge n. 152 del 1968 - Individuazione - Compenso per il lavoro predetto - Esclusione.

Il compenso per lavoro straordinario continuativo non è computabile ai fini dell'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L., atteso che il carattere speciale della disciplina di tale indennità esclude l'applicabilità della disposizione dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297), sia a norma dell'art. 2129 cod. civ. (che espressamente fa salva la diversa disciplina di legge del rapporto di lavoro dei dipendenti da enti pubblici) sia a norma dell'art. 4, sesto comma, della citata legge n. 297 del 1982 e dell'art. 72 n. 3 del d.p.r. 3 febbraio 1993 n. 29 (i quali hanno mantenuto ferma per i dipendenti pubblici la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto), e comporta che la "retribuzione contributiva", utile a stabilire, ai sensi degli artt. 4, primo comma, e 11, primo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, la misura dell'indennità premio di servizio e quella dei contributi previdenziali per il conseguimento del relativo diritto, debba essere determinata avendo riguardo agli elementi costitutivi di tale retribuzione tassativamente indicati nell'art. 11, quinto comma, della stessa legge n. 152, tra i quali non è compreso il compenso per lavoro straordinario (non soggetto a contribuzione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11206 del 28/12/1994