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Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - trattamento economico - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12519 del 12/12/1998

Dipendenti retribuiti col sistema del cottimo misto - Diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente stabilite per il lavoro straordinario - Configurabilità anche con riguardo alle prestazioni svolte nell'ambito dell'orario di lavoro - Conseguenze.

Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto il diritto all'adeguamento del corrispettivo del compenso per il cottimo alle variazioni legislative stabilite per il lavoro straordinario è configurabile anche quando il lavoro a cottimo si sia svolto nell'ambito dell'orario normale di lavoro se il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha disposto la parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario. Infatti, richiedere a tal fine che il lavoro a cottimo si sia anche svolto oltre l'orario "normale" di lavoro significherebbe, in pratica, annullare qualsiasi distinzione tra lavoro a cottimo e lavoro straordinario i quali, invece, in base alle determinazioni della Direzione generale espressamente autorizzate dalla stessa disposizione di legge che prevede l'emanazione di "norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo" (Vedi art. 35 della legge n. 34 del 1970), vengono equiparati tra di loro esclusivamente nel trattamento economico, non solo per prassi consolidata, ma anche per espressa previsione della norma di legge.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12519 del 12/12/1998