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Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - trattamento economico - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6811 del 05/05/2003

Periodo del servizio militare - Rilevanza ex art. 20 legge n. 958 del 1986 - Estensione ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione - Trasformazione dei rapporti di lavoro dell'Ente medesimo ex lege n. 210 del 1985 e riferimento contenuto nell'art. 20 al settore pubblico - Influenza - Esclusione.

L'art. 20 della legge 24 dicembre 1986,n. 958, secondo cui il periodo del servizio militare (in corso alla data di entrata in vigore della legge o prestato successivamente , come precisato in via di interpretazione autentica dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412) " è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico del settore pubblico" , non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato ( oggi FF.SS. SpA.), poiché la legge 17 maggio 1985,n.210, che al momento stesso della sua entrata in vigore ha istituito tale ente pubblico economico, lo ha fatto succedere nei rapporti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e ha conseguentemente trasformato i rapporti di lavoro dei dipendenti da pubblici a privati, anche se gli stessi rapporti, prima della stipulazione dei previsti contratti collettivi di lavoro hanno continuato ad essere regolati dalla precedente disciplina, che, rimasta in vigore solo transitoriamente, ha conferito ad essi un carattere di specialità, senza precludere l'immediato abbandono da parte loro della connotazione pubblicistica. Nè a conclusioni diverse può pervenirsi valorizzando l'impiego , da parte del citato art. 20, dell'espressione "settore pubblico", che, analogamente a quella di "ente pubblico" quando è utilizzata dalle norme senza alcuna specificazione, deve intendersi riferita solo allo Stato e agli enti pubblici non economici, per i quali il termine "pubblico" vale ad identificare un regime giuridico peculiare dell'attività e dei rapporti con i terzi, e non è correlato solamente, come per gli enti pubblici economici e le aziende degli enti pubblici non economici, alle modalità di costituzione del soggetto, al regime proprietario e alla disciplina dell'organizzazione interna.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6811 del 05/05/2003