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Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17361 del 13/07/2017

Disabili - Avviamento al lavoro - Modalità di calcolo delle quote di riserva - Rilevanza del solo organico nazionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della quantificazione della quota di riserva prevista dal comma 1 dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999, rilevano sia l'organico complessivo nazionale del datore di lavoro pubblico, sia la consistenza del singolo ufficio, dovendo il rapporto percentuale essere garantito innanzitutto sulla base dell'organico di quest'ultimo, fatta salva la possibilità di operare delle compensazioni che, peraltro, sono subordinate ad autorizzazione, concedibile solo qualora l'eccedenza si verifichi in altro ufficio della stessa regione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito che aveva accertato la validità ed efficacia di un contratto di lavoro concluso con l’Ufficio Scolastico Provinciale da un lavoratore iscritto nelle liste di cui alla l. n. 68 del 1999, al quale la Pubblica Amministrazione non aveva dato esecuzione, ritenendo esaurita la quota di riserva in favore dei soggetti affetti da disabilità sulla base di un calcolo effettuato con riferimento al solo organico nazionale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17361 del 13/07/2017