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Impiego pubblico - impiegati dello stato - collocamento a riposo - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16354 del 03/07/2017

Dirigenti medici - Recesso anticipato della P.A. - Applicabilità - Fondamento.

L’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008), nel testo vigente "ratione temporis", per effetto delle modifiche apportate all’art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 dall’art. 22 della l. n. 183 del 2010, che consente alla Pubblica Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro con il personale che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva, si applica anche ai dirigenti medici che abbiano esercitato la facoltà, prevista dal citato art. 22, di chiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, come emerge dal tenore letterale della norma in esame, che si occupa espressamente, nell’ultimo periodo del comma 11, della dirigenza sanitaria e prevede l'inapplicabilità del recesso anticipato ai soli medici responsabili di struttura complessa.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16354 del 03/07/2017