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Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 8935 del 06/04/2017

Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Danno da precarizzazione - Supplenze su organico di fatto e supplenze temporanee - Abuso - Esclusione - Supplenze su organico di diritto e per oltre 36 mesi - Abuso - Sussistenza.

In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11, della l.n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’”organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 8935 del 06/04/2017