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impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010

impiego privatizzato - Regime anteriore al d.lgs. n. 80 del 1998 - Disciplina delle incompatibilità - Sottrazione alla contrattazione collettiva - Fondamento - Attinenza ai requisiti di indipendenza e disponibilità necessari per la costituzione del rapporto - Conseguenze - Attività datoriale relativa - Sottrazione alla disciplina dell'atto amministrativo - Fattispecie in tema di licenziamento per assunzione di altro incarico senza autorizzazione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010

In tema di pubblico impiego privatizzato, la "ratio" dell'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che manteneva ferma per tutti i dipendenti pubblici (contrattualizzati e non) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sottraendola alla contrattazione collettiva, non era individuabile nell'estraneità di tale disciplina all'ambito del rapporto lavorativo, ma nella considerazione che la stessa attiene alla sussistenza di quei requisiti di indipendenza e totale disponibilità preclusivi della stessa costituzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, anche in epoca anteriore all'entrata in vigore degli artt. 4 e 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, l'attività datoriale della P.A. concernente il regime delle incompatibilità restava sottratta alla disciplina propria dell'attività amministrativa, ed inclusa nell'ambito dei comportamenti di gestione del rapporto di lavoro, in tal senso dovendo interpretarsi l'ampio disposto dell'art. 4, comma primo, seconda parte, del d.lgs. n. 29 cit. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente del Ministero dell'economia per avere espletato senza autorizzazione l'attività di agente mandatario della SIAE, escludendo che il tempo trascorso dall'inizio di tale attività avesse determinato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010