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Previsione di un limite mensile – Cass. n. 36839/2022

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Turni di pronta disponibilità - Art. 17, comma 4, del c.c.n.l. sanità 2002-2005 - Previsione di un limite mensile - Natura programmatica - Superamento del limite - Ammissibilità - Indennità di turno - Spettanza - Fondamento - Risarcimento del danno - Condizioni.

 

La previsione dell'art. 17, comma 4, del c.c.n.l., comparto sanità, del 2002/2005, secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo c.c.n.l., senza che la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36839 del 15/12/2022 (Rv. 666201 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099

 

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Cassazione

36839

2022