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Risarcimento del danno conseguente al contagio – Cass. n. 32916/2022

Igiene e sanita' pubblica - risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 - Morte del danneggiato - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32916 del 09/11/2022 (Rv. 666113 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

 

Corte

Cassazione

32916

2022