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Affidamento della gestione della rete fognaria urbana ad un consorzio – Cass. n. 17823/2021

Igiene e sanità pubblica - sanità dell'ambiente - igiene del suolo e dell'abitato - Scarico a mare di acque reflue urbane - Mancanza di autorizzazione - Comune titolare dello scarico - Affidamento della gestione della rete fognaria urbana ad un consorzio ex art. 6 della l. n. 319 del 1976 - Esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il Comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della l. n. 319 del 1976 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente che, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 9 della medesima legge.

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17823 del 22/06/2021 (Rv. 661620 - 01)

 

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