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Direttore amministrativo - Criteri di scelta da parte del direttore generale della ASL – Cass. n. 12030/2021

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - organi - Direttore amministrativo - Criteri di scelta da parte del direttore generale della ASL - Art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 517 del 1993 - Interpretazione - Pregressa esperienza presso strutture sanitarie - Necessità - Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 (come riformulato dall'art. 4 del d.lgs. n. 517 del 1993), laddove richiede che il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo della ASL "abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione", deve essere interpretato nel senso dell'esclusiva afferenza al settore sanitario della pregressa esperienza professionale "de qua", in ossequio alla natura imperativa della norma - volta ad assicurare che la struttura sanitaria pubblica si doti di dirigenti di vertice di comprovata capacità -, con conseguente nullità del contratto eventualmente concluso con un soggetto privo dei requisiti indicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo il contratto di nomina del direttore amministrativo di una ASL, sul presupposto che l'esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa, fatta valere dal soggetto designato, era stata maturata in società operanti in settori diversi da quello sanitario).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12030 del 06/05/2021 (Rv. 661160 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418