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Danni da emotrasfusioni – Cass. n. 8866/2021

Igiene e sanita' pubblica - Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni - Estensione della detrazione alle somme future purché determinabili - Sussistenza. risarcimento del danno - "compensato lucri cum danno"

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8866 del 31/03/2021 (Rv. 660994 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043