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Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale – Cass. n. 28412/2020

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - Art. 44, comma 9, del c.c.n.l. comparto sanità del 1.9.1995 - Delega alla contrattazione decentrata concernente l'estensione dell'indennità giornaliera di cui al comma 6 al personale del ruolo sanitario diverso da quello infermieristico - Limiti - Clausole della contrattazione decentrata adottate in difformità dalla delega - Conseguenze.

L'art. 44, comma 9, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 delega la contrattazione decentrata, in una delimitata cornice di spesa, ad estendere l'erogazione dell'indennità giornaliera di cui al precedente comma 6 agli operatori del ruolo sanitario diversi dal personale infermieristico, purché impiegati nei servizi indicati nello stesso comma 6. Pertanto, le clausole di detta contrattazione che, in difformità dalla delega, introducano nuove indennità legate a particolari condizìoni di lavoro ovvero estendano l'indennità di cui al citato comma 6 al personale del ruolo sanitario operante in servizi diversi da quelli indicati nel medesimo comma, sono nulle e non possono essere applicate ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997, "ratione temporis" vigente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28412 del 14/12/2020

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