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Rito camerale di legittimità "non partecipato" -Cass. n. 26480/2020

Igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Condizioni - Applicabilità in fase di pandemia da Covid-19 - Fondamento – Fattispecie - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio In genere.

In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_2

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2020