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Prodotti della pesca - Obbligo di tenuta del documento di trasporto - Cass. n. 25939/2020

Igiene e sanita' pubblica - igiene degli alimenti e delle bevande - Prodotti della pesca - Obbligo di tenuta del documento di trasporto - Applicabilità alla sola "prima vendita" - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di tenuta del documento di trasporto relativo ai prodotti della pesca non è limitato alla sola fase riguardante la c.d. "prima vendita", avente luogo dal peschereccio al primo operatore, atteso che l'ambito oggettivo del controllo sulla filiera ittica prefigurato dalla normativa europea e, segnatamente, dal regolamento (CE) n. 1224 del 2009, si estende a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25939 del 16/11/2020 (Rv. 659679 - 01)

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