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Abbandono di rifiuti su fondo altrui - Cass. n. 14612/2020

Igiene e sanita' pubblica - sanita' dell'ambiente - igiene del suolo e dell'abitato - Abbandono di rifiuti su fondo altrui - Soggetti responsabili assieme all'autore del fatto - Individuazione - Colpa - Necessità - Omissione degli accorgimenti e delle cautele secondo l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Accertamento del giudice del merito - Sindacabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di abbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l'autore del fatto, del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali o reali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta - e, per ciò stesso, gli imponga - di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi; inoltre, il menzionato requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace custodia. L'accertamento di tali presupposti (esercizio in fatto dei poteri sul terreno e colposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accertato la responsabilità di un comproprietario formale del terreno, mero coerede di questo, per avere omesso la vigilanza ed il grado di custodia minimi necessari ad evitare che il sito divenisse una discarica abusiva, nonostante egli non avesse alcun rapporto diretto con il bene).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14612 del 09/07/2020 (Rv. 658327 - 01)

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2020