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Servizio sanitario nazionale - unità sanitarie locali - Cass. 14507/2019

Personale dipendente – Indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 - Personale di livello D - Spettanza - Condizioni - Revoca - Incidenza - Fattispecie.

L'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 compete, in sede di prima applicazione, ai collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001; in questi casi, ai sensi del comma 5 del citato art. 10, l'indennità è revocabile, limitatamente alla parte variabile, col venir meno della funzione ovvero a seguito di valutazione negativa.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto revocabile, anche nella parte fissa, l'indennità conseguita da un collaboratore professionale sanitario, già appartenente alla categoria D, in favore del quale vi era stato il formale riconoscimento dello svolgimento di funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14507 del 28/05/2019 (Rv. 654063 - 01)