Skip to main content

Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019

Igiene e sanita' pubblica - Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019

Giudizio risarcitorio - Possibilità di compensare le somme dovute a titolo di indennizzo con quelle determinate a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019