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Partecipazione ad una missione di natura militare – Adempimento di un dovere di ufficio – Contrazione di una grave malattia - Diritto al risarcimento del danno

Igiene e sanita' pubblica - in genere - Partecipazione ad una missione di natura militare – Adempimento di un dovere di ufficio – Contrazione di una grave malattia - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo a titolo di speciale elargizione di cui alla legge n. 244 del 2007 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo di indennizzo con quelle dovute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri – Fondamento.

Nel caso in cui un militare, a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito durante una missione internazionale, abbia contratto una patologia tumorale, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogatogli ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1002 del 16/01/2019