Skip to main content

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21258 del 28/08/2018

Indennità di coordinamento di cui all'art. 10 C.C.N.L. 20 settembre 2001 - Personale di livello D - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.

L'indennità di coordinamento di cui agli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 2001 non può essere riconosciuta al personale già inquadrato nel livello D alla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva, se non vi è stato l'effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento, costituendo l'attività di coordinamento una funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non dovuta tale indennità ad un operatore del servizio "118", inquadrato al livello D, che non aveva provato l'effettivo esercizio della funzione di coordinamento, risultata invece affidata al responsabile del servizio di soccorso).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21258 del 28/08/2018