Skip to main content

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10189 del 24/04/2017

Servizio di guardia medica presso istituti di prevenzione e pena - Natura autonoma del rapporto - Sussistenza - Fondamento.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) In genere.

Il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall’interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10189 del 24/04/2017