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Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale di - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011

Dirigenti assunti dalle aziende sanitarie locali successivamente all'entrata in vigore del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 - Servizio precedentemente svolto presso istituti a carattere scientifico od ospedali militari - Conservazione dell'anzianità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Determinazione dell'indennità di esclusività - Servizio maturato presso le precedenti amministrazioni di appartenenza - Irrilevanza.

In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 5 del c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, come autenticamente interpretato dal c.c.n.l. 12 luglio 2002, stipulato ai sensi dell'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, esclude la conservazione dell'anzianità di servizio, già maturata alle dipendenze di istituti di cura a carattere scientifico ovvero negli ospedali militari, a favore dei dirigenti delle aziende sanitarie locali assunti dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, senza che, in senso contrario, rilevi la previsione generale contenuta nell'art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 - che equipara il trattamento economico dei docenti universitari e dei ricercatori operanti presso ospedali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale a quello spettante al personale delle unità sanitarie locali - avendo la norma contrattuale carattere speciale. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di esclusività, non può essere riconosciuto, a detto personale, il servizio svolto presso le precedenti amministrazioni di appartenenza.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011