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Igiene e sanità pubblica - professioni ed arti sanitarie - servizio farmaceutico - esercizio della farmacia - gestione provvisoria – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006

Vincitore per concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria - Obbligazione art. 110 r.d. n. 1265 del 1934 nei confronti del gerente provvisorio - Esclusivo riferimento al gerente provvisorio in forza di titolo legittimo - Conseguenza - Gerente in forza di titolo annullato dal giudice amministrativo - Obbligazione nei suoi confronti - Esclusione.

Il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sul servizio farmaceutico, quale risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 333 del 1988), il vincitore, in forza di pubblico concorso, di farmacia, anche non di nuova istituzione, precedentemente gestita in via provvisoria, è tenuto, nei confronti del gerente provvisorio, alle obbligazioni previste dall' art. 110 del testo unico sulle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - rilievo di arredi, provviste e dotazioni, nonché corresponsione di un'indennità di avviamento - opera con esclusivo riguardo al gestore provvisorio in forza di un titolo legittimo, e tale non è il farmacista cui la gestione sia stata attribuita mediante provvedimento annullato dal giudice amministrativo, attesa l'efficacia retroattiva di tale annullamento, che configura la gestione esercitata in forza del provvedimento annullato come mera gestione di fatto, non già provvisoria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22497 del 19/10/2006