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Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005

U.S.L. della Regione Sicilia - Debiti nei confronti dei farmacisti - Scadenza ex art. 10 dell'Accordo 27 giugno 1979 - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Inidoneità.

Con riguardo al debito di una U.S.L. della Regione Sicilia nei confronti di un farmacista, l'accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, n. 94, non determina uno spostamento del 'locus destinatae solutionis', in quanto stabilisce una mera semplificazione delle modalità di riscossione del credito e non introduce deroghe al sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, il che comporta che luogo d'adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria dell'U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale intestato ai beneficiari, con la conseguenza che il diritto agli interessi moratori ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., sorge solo a seguito della costituzione in mora del debitore, che non può ritenersi integrata dal mero invio, da parte dei farmacisti, delle distinte riepilogative mensili previste dal succitato d.P.R., poichè, secondo l'accordo nazionale sopra richiamato, il credito del farmacista nasce soltanto successivamente.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005