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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - avvocato e procuratore Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29575 del 25/10/2023 (Rv. 669301 - 01)

Onorari - procedimento di liquidazione - Domanda per la liquidazione degli onorari di avvocato - Giudizio svoltosi davanti ad un ufficio giudiziario italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29575 del 25/10/2023 (Rv. 669301 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041