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Questioni meramente patrimoniali tra le parti – Cass. n. 20464/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, c.p.a. - Questioni meramente patrimoniali tra le parti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20464 del 24/06/2022 (Rv. 665039 - 01)

 

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Cassazione

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