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Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture – Cass. n. 16766/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Impugnazione dell'ANAC, ex art. 211, comma 1 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 - Giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010 - Sussistenza - Fondamento - Committente privo dei requisiti soggettivi - Irrilevanza.

 

In tema di controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, la legittimazione speciale all'impugnazione, attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dall'art. 211, comma 1- bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, radica la giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, anche se il committente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalla citata normativa, atteso che ciò rileva è la natura pubblica del soggetto per le esigenze del quale si ricorre alla procedura ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale soggetto abbia proceduto direttamente allo svolgimento della procedura o si sia avvalso all'uopo di privati intermediari.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 16766 del 24/05/2022 (Rv. 664754 - 01)

 

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Cassazione

16766

2022