Skip to main content

Contratto della P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale – Cass. n. 5051/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratto della P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale - Qualificazione - Contratto di locazione - Differenza con contratto di fornitura di beni e servizi - Fondamento - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

 

Il contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, da un Comune per la ricerca di locali da adibire ad archivio), rientra nella fattispecie tipica della locazione e non è riconducibile ai "contratti di fornitura" di cose delle P.A., poiché la "res" locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e la causa del contratto, rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato dietro il pagamento di un canone, non è riconducibile alla fornitura di servizi attesa l'assenza di una prestazione di attività del proprietario in favore del destinatario; ne consegue che ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5051 del 16/02/2022 (Rv. 663906 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1575, Cod_Proc_Civ_art_041

 

Corte

Cassazione

5051

2022