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Regolamento preventivo di giurisdizione – Cass. n. 1083/2022

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Oggetto - Istanze di rimessione alla Corte di Giustizia UE o alla Corte costituzionale attinenti al merito - Irrilevanza - Conseguenze - Inammissibilità.

 

L'oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, risultando, di conseguenza, irrilevanti questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e questioni di costituzionalità riguardanti il merito e prive di influenza sulla attribuzione della giurisdizione; è, pertanto, inammissibile il suddetto regolamento se proposto al fine di sollecitare la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, ma attengono alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1083 del 14/01/2022 (Rv. 663590 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

 

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Cassazione

1083

2022