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Posizione giuridica identica – Cass. n. 1995/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Consorzi - agricoltura - consorzi di bonifica - Posizione giuridica identica - Giurisdizione di giudici diversi - Ammissibilità - Condizioni - Riparto - Criteri - Fattispecie.

 

Una identica posizione giuridica può essere oggetto di più forme di tutela, azionabili sia davanti al giudice amministrativo, qualora venga in contestazione un atto amministrativo a monte, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, ovvero davanti al giudice ordinario o tributario, qualora si discuta dell'atto conclusivo a valle, ad esempio, una sanzione o una richiesta di pagamento quantificata sulla base dei criteri anteriormente fissati nell'atto amministrativo; in queste ipotesi, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo che la legge riconosce al secondo giudice, sollevando così l'interessato dall'onere d'impugnarlo separatamente, non preclude comunque il ricorso alla giurisdizione amministrativa contro i provvedimenti a monte. (Nella specie, la giurisdizione del giudice tributario, ritenuta insussistente dalla S.C., era stata eccepita con riferimento a controversie in cui i proprietari di fondi ubicati in un comprensorio consortile di bonifica ricadenti nel Piano di classifica, ne avevano chiesto l'annullamento, perché adottato dal Commissario straordinario in carenza di potere, sul rilievo che il Piano costituisse il presupposto della richiesta dei contributi).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1995 del 24/01/2022 (Rv. 663725 - 01)

 

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Cassazione

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