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Domanda risarcitoria del privato – Cass. n. 33851/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 c.p.a. - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di omesso esame della domanda di condono edilizio.

 

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo comportamento omissivo di un Comune che aveva mancato di provvedere sull'istanza di condono edilizio presentata dagli attori).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 33851 del 12/11/2021 (Rv. 662883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

 

Corte

Cassazione

33851

2021