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Clausola contrattuale di revisione del prezzo – Cass. n. 35952/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - opere pubbliche - Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

 

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione ordinaria in relazione ad una clausola di contratto di appalto recante chiaro ed univoco criterio di determinazione della revisione dei prezzi dei lavori).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 35952 del 22/11/2021 (Rv. 663242 - 02)

 

Corte

Cassazione

35952

2021