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Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione – Cass. n. 13492/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca - Giurisdizione - Criteri di individuazione.

Nell'ipotesi di controversia promossa per impugnare la comunicazione di riavvio del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, ove la parte abbia inteso far valere la tutela della propria situazione soggettiva diretta a trattenere il contributo percepito, ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre considerare - in base al criterio del "petitum" sostanziale - l’atto finale di revoca del contributo, che ha determinato il definitivo pregiudizio per la posizione giuridica vantata dall'interessato e costituisce l'oggetto principale della domanda di annullamento, e non già il mero atto endoprocedimentale, la cui richiesta di annullamento risulta meramente strumentale.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 13492 del 18/05/2021 (Rv. 661285 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041