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Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – Cass. n. 8564/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - usi civici - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Contenuto - "Qualitas soli" antecedente logico-giuridico della decisione - Impugnazione di atto amministrativo - Giurisdizione dell'A.G.A. - Configurabilità - Limiti.

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas soli" - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni.

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8564 del 26/03/2021 (Rv. 660856 - 01)