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Impiego pubblico – giurisdizione – Cass. n. 5421/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione ordinaria o amministrativa - Criterio - Fattispecie relativa al diritto all'inquadramento del lavoratore.

In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue che, con riferimento all'accertamento del diritto all'inquadramento del lavoratore, il momento da cui dipende la giurisdizione è quello dell'emanazione dell'atto impugnato che ne determina la lesione, senza che rilevi che si riferisca ad un periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, o che il provvedimento sia stato adottato revocando in autotutela altro atto amministrativo antecedente alla stessa data.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5421 del 26/02/2021 (Rv. 660465 - 01)