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Rapporto giuridico disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali – Cass. n. 28384/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Rapporto giuridico disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali - Conflitto tra clausole di proroga della giurisdizione - Criterio della prevalenza - Inoperatività - Decisione sulla giurisdizione - Attribuzione al giudice preventivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità.

Il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, in base al quale la priorità decisionale è affidata al giudice prescelto nell'accordo di scelta esclusiva del foro (cui spetta di decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi ad esso pendente), in funzione derogatoria del criterio della prevenzione, previsto daii'art. 31, comma 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera (per le ragioni esposte nel considerando 22 del medesimo Regolamento) quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale, e quando l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima, nel qual caso torna prioritario il criterio dell'attribuzione della decisione sulla giurisdizione all'autorità preventivamente adita; in tal casi il giudice preventivamente adito ha il potere di decidere sulla giurisdizione facendo applicazione dei criteri ordinari di radicamento della competenza giurisdizionale nell'ambito del giudizio dinanzi ad esso pendente in Italia, nel quale è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28384 del 14/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

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