Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa. Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento della differenza tra i corrispettivi già erogati dalla ASL e l'incremento riconosciuto da regolamento regionale - Eccezione della ASL relativa alla assenza dei requisiti in capo al richiedente per poter fruire dell'accreditamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda volta alla corresponsione della differenza tra i corrispettivi già erogati dalla ASL e l'incremento riconosciuto da un regolamento regionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, che non coinvolge la verifica dell’attività autoritativa della P.A., e ciò anche laddove la ASL eccepisca la carenza, in capo al richiedente, dei requisiti per poter fruire dell'accreditamento, trattandosi di requisiti stabiliti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23744 del 28/10/2020 (Rv. 659287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1
CORTE
CASSAZIONE
23744
2020