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Condanna in solido per danno erariale – Cass. n. 23903/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Condanna in solido per danno erariale in primo grado - Appello per difetto di giurisdizione proposto da uno solo dei coobbligati - Effetti - Giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice adìto nei confronti dell'altro debitore - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione del coobbligato non appellante - Inammissibilità.

In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adìto nei confronti del corresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2909

CORTE

CASSAZIONE

23903

2020