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Straniero – giurisdizione – Cass. n. 24110/2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo). Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/20126 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, l’art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all’altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana in una controversia di risarcimento danni promossa nei confronti di alcuni soggetti per condotta truffaldina ed a carico di altro soggetto per omessa vigilanza prescritta dalla normativa antiriciclaggio in ragione dell'unitaria prospettazione - e conseguente accertamento - del fatto generatore della responsabilità, per tutti i convenuti di natura extracontrattuale).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 24110 del 30/10/2020 (Rv. 659291 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2497_1

CORTE

CASSAZIONE

24110

2020