Skip to main content

Chiusura temporanea di esercizio commerciale - ingresso di un minore nel locale - Cass. n. 19664/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -Chiusura temporanea di esercizio commerciale a seguito dell'ingresso di un minore nel locale adibito a videogiochi o lotterie ex art. 24, comma 21, d.l. N. 98 del 2011 - Natura di sanzione afflittiva riferibile a poteri vincolati della P.A. - Conseguenze - Censurabilità dinanzi al giudice ordinario. Sanzioni amministrative - competenza e giurisdizione

GIURISDIZIONE

CHIUSURA TEMPORANEA

ESERCIZIO COMMERCIALE

La sanzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale o del locale destinato al videogioco e alle video lotterie, prevista - in aggiunta a quella pecuniaria, ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale con quest'ultima - dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, per il caso di indebito ingresso, nell'esercizio medesimo, di un soggetto minore d'età, ha natura esclusivamente afflittiva e si riconduce, non già ad un potere discrezionale di vigilanza e controllo, esercitato dall'autorità amministrativa irrogante, sul settore dei giochi vietati ai minori, bensì ad un potere interamente vincolato dalla norma, la quale definisce dettagliatamente il fatto che integra la violazione, stabilisce l'obbligo di applicare la sanzione in seguito all'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità di polizia, e ne determina il contenuto anche in relazione alla durata, con la prescrizione inderogabile del minimo e del massimo irrogabili; pertanto, la giurisdizione sull'opposizione avverso la predetta sanzione amministrativa spetta al giudice ordinario, dovendosi ritenere devoluto a quella del giudice amministrativo soltanto il sindacato sulle sanzioni di carattere ripristinatorio, la cui applicazione consegua all'esercizio di un potere discrezionale di vigilanza e controllo, funzionale alla tutela dell'interesse pubblico violato.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19664 del 21/09/2020 (Rv. 658850 - 01)

corte 

cassazione 

19664

2020