Skip to main content

Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Cass. n. 19667/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo - Fattispecie. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione

GIURISDIZIONE

AZIONI DI NUNCIAZIONE

In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possesore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la giurisdizione del G.A. in relazione ad una denuncia di nuova opera esperita da un privato nei confronti di una società, risultata concessionaria di opera pubblica all'esito di una procedura di "project financing", relativamente al "se" ed al "come" dell'opera da realizzarsi, consistente nell'edificazione, a ridosso dell'abitazione dell'originario attore, di un'autostazione di pullman con tettoia).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Proc_Civ_art_037

corte

cassazione

19667

2020