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Permesso di costruire - Annullamento in autotutela -Cass. n. 14231/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Permesso di costruire - Annullamento in autotutela - Domanda di risoluzione del contratto di compravendita del terreno e di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'atto ampliativo caducato - "Causa petendi" - Lesione dell'integrità del patrimonio - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. - urbanistica - giurisdizione

La "causa petendi" della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela in quanto illegittimo, abbia invocato la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, nonché la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell’incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede, non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo (giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento) ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio; pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che, avuto riguardo al detto "petitum sostanziale", il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere "principaliter") ma come fatto (rilevabile "incidenter tantum") che ha dato causa all'evento dannoso subito dal patrimonio del privato.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14231 del 08/07/2020 (Rv. 658117 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2043

corte

cassazione

14231

2020