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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Cass. n. 12863/2020

Ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso gestione statale - Controversia promossa da superstite di dipendente privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

 La controversia promossa dal coniuge superstite di dipendente privato avente ad oggetto la domanda di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso una gestione statale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella della Corte dei conti, poiché la predetta controversia non presenta alcuna attinenza con questioni in ordine al mancato accredito o all'inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego, venendo invece in rilievo il nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, con la conseguenza che al predetto giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi.

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12863 del 26/06/2020 (Rv. 658038 - 01)

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