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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)

Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione “allo stato degli atti” -Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione "allo stato degli atti" con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

GIURISDIZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

PREVENTIVO